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normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

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  • #16
    Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

    Originariamente inviato da IK7JWY Visualizza il messaggio
    ... se ... si potessero installare le antenne che si vogliono ... potrei installare su un edificio condominiale ... in centro storico, un traliccio di 50 metri autoportante, con sopra la monobanda per gli 80m ...
    Originariamente inviato da SP/I4ZSQ
    TAR Abruzzo 2010 ... solo per le antenne di radioamatore di piccole dimensioni ... non per i tralicci ... cosa si intende per piccole dimensioni ... Che dire della distinzione fra traliccio e palo per sostenere il tutto su un tetto ...
    A mio avviso, per quanto qui si legge, il buon senso dice che:
    1. se entri in causa con le amministrazioni, $pendi
    2. per Legge (radioamatoriale), il rispetto urbanistico va tutelato,
      per cui chi abita in centro storico meglio pensi ad una casa ...
      io vivo in campagna... nella palude di Shrek!
    3. la parola traliccio fa pensare grande ad un giudice, che al massimo
      consente installazioni da medio a piccole (vedi sentenze TAR riportate)
    4. il concetto di grande, cosi' come i concetti di impatto ambientale
      e sicurezza legati a tralicci autoportanti rispetto a pali,
      non e' attualmente regolamentato
    5. se qualcuno non spinge per una legge, il governo non puo'
      inventarsi che i radioamatori patiscono ingiustizie:
      se ARI potesse muoversi a livello nazionale per definire queste
      cose, sarebbe (utile come associazione e) bello!

    Nel frattempo, parlando seriamente, non abbiamo nessuna legge (o sentenza) che chiaramente (come per il livello di armoniche e la potenza) definisca cosa possiamo fare, ragion per cui o facciamo un fondo comune per pagare I4LEX affinche' in tre anni faccia approvare un addendum tecnico della normativa oppure... aumma aumma.
    La seconda opzione... mi fa sc**fo. Ma non e', ripeto, un problema degli OM, e' un problema sociale: in Italia (oltre ai politici, e li' ci sta) alcune categorie (giudici, sindaci, avvocati) hanno un potere maggiore di altre. Se ci tappiamo il naso, si va avanti (e mi fa sc**fo), altrimenti possiamo fare polemica, emigrare, sparare a chi si intromette nei nostri progetti... muoverci, faticando, per realizzare una legge fatta per bene.
    Se gentilmente Silvano non quota il mio post per la sola parte fare polemica, come gia' sta pensando, lo apprezzo.
    Marco, i4mfa w4mfa
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    • #17
      Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

      Ecco, le risposte dalla 1 alla 5 mi trovano d'accordo e mi danno l'occasione per chiarire che la mia era una domanda dalla risposta già nota, posta proprio per esplicitare quanto hai scritto nelle suddette risposte.
      Finché la legge (Codice comunicazioni elettroniche) dice che possiamo installare le antenne ma nel rispetto delle norme urbanistiche, tecniche etc etc, le sentenze del TAR possono fare testo solo se citate in una difesa in giudizio. Magari, se rese note in tempo all'Ufficio Tecnico del Comune di competenza o all'amministratore di condominio di turno possono tornare utili per evitare una ordinanza, una causa o una lite. Ma, in generale, restiamo sempre in balia delle interpretazioni di questo o quel giudice.
      73 de IK7JWY Art
      https://www.qrz.com/db/IK7JWY
      http://www.infinitoteatrodelcosmo.it...rturo-lorenzo/

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      • #18
        Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

        ....e cosa dicono le norme urbanistiche, tecniche in campo d'antenne e supporti radioamatoriali??
        Stà li secondo me l'inghippo...
        Mentre per realizzare un plinto, una sopraelevazione, si sa quello che serve esattamente in termini autorizzativi, per il settore "radioamatori" non è chiara la cosa...non siamo ne carne ne pesce...

        73.

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        • #19
          Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

          Intanto togliamo di mezzo il discorso paesaggistico, attraverso il recente DPR31/2017 che esclude le antenne.
          Rimangono le norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica
          In Italia il Consiglio Comunale ha un ruolo paragonabile, in ambito locale, a quello del Parlamento: ascolta i soggettivi pareri degli (eventuali) Assessori e soggettivamente decide.
          Su cosa? Su qualsiasi cosa che accada nel comune!
          Quindi, analogamente ad una Legge, per la quale occorre, a mio avviso, effettuare quanto al punto 5 del mio precedente post, anche in questo caso il comportamento (civile e sociale) risulta identico:
          • se il Consiglio Comunale e' d'accordo sulla antenna e traliccio, ok
          • se il Consiglio Comunale NON e' d'accordo,
            • vai a vivere in altro comune
            • ti appelli al TAR
            • alle elezioni ti proponi come Sindaco e vuoi solo OM con te
            • spari agli assessori, gli dai una mazzetta ed altre opzioni moralmente criticabili
            • fai un sit-in di protesta stile Marco (non io!)
            • ...


          Quindi, come per il giudice... dipende come si sveglia il Sindaco!

          Per essere maggiormente chiari, restiamo sempre in balia delle interpretazioni di questo o quel s-i-n-d-a-c-o poiche' cosa dicono le norme urbanistiche, tecniche in campo d'antenne e supporti radioamatoriali lo decide il Consiglio Comunale. Caso per caso.
          D'altro canto, se il ConsCom decide di fare la raccolta rifiuti urbani di tipo porta-a-porta e questa cosa fa arrabbiare tutta la popolazione, alle successive elezioni teoricamente cambia il ConsCom ed il nuovo abroga la precedente infausta decisione.
          Se mille radioamatori da Reggio Calabria a Torino andassero davanti al Municipio quando un radioamatore vi si reca per proporre al Responsabile (Assessore, typ) della Urbanistica di non ostacolare l'innalzamento della propria antenna (e traliccio), lo stesso capirebbe di avere a che fare con un argomento di cui altri hanno la soluzione; in alternativa deve andare a naso, normalmente (politicamente) scegliendo una strada contraria ai desideri degli OM.
          Ma gli OM non vanno nemmeno in Sezione...
          Mi raccomando, interpretate bene i miei corsivi e le mie lineette...
          Ultima modifica di i4mfa; 21-06-17, 18:51. Motivo: correzioni sintattiche
          Marco, i4mfa w4mfa
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          • #20
            Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

            Originariamente inviato da i4mfa Visualizza il messaggio
            Intanto togliamo di mezzo il discorso paesaggistico, attraverso il recente DPR31/2017 che esclude le antenne.[...]
            Sicuri che le esclude?
            Vorrei sentire il parere di un professionista
            Leggete il punto 38 della seconda tabella allegata.
            little pistol station op. Leo - stazione Yaesuita
            IW5EIJ's website


            ARI Firenze


            Radio what's new?
            Radio, someone still loves you


            de IW5EIJ / KK6TIF

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            • #21
              Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

              Originariamente inviato da iw5eij Visualizza il messaggio
              Sicuri che le esclude?
              Vorrei sentire il parere di un professionista
              Leggete il punto 38 della seconda tabella allegata.
              Cito:
              A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
              B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
              B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
              Art. 6. comma 4. In deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono
              soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici
              e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore
              a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.


              Quindi inutile sentire i pareri di un professionista: ho toppato, avendo letto la sintesi:
              Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica,
              le novità previste dal dpr 31/2017

              Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:
              installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)

              Mai dare per scontato quello che si trova su internet! LEGGERE la fonte!
              Quindi nel mio post la seconda frase va letta come:
              Rimangono le norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica
              Il concetto non cambia.
              Parliamo sempre di Assessore per urbanistica ed ambiente.
              E posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico non si applica al nostro caso!
              Ultima modifica di i4mfa; 22-06-17, 13:51. Motivo: chiarimento
              Marco, i4mfa w4mfa
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              • #22
                Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

                Beh, magari loro si riferiscono ad antenne e parabole tv, che spesso possono essere non visibili da terra..... se basse, piccole e nel centro del tetto.
                DX ! What else !?

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                • #23
                  Re: normativa antenne radioamatoriali: TECNICHE ED URBANISTICHE

                  Originariamente inviato da IZ5CML Visualizza il messaggio
                  Beh, magari loro si riferiscono ad antenne e parabole tv, che spesso possono essere non visibili da terra..... se basse, piccole e nel centro del tetto.
                  Si, ho gia' preso una svista simile quando ripassavo matematica per analisi 1 e mi sono ritrovato su... uno strano sito facendo una ricerca su integrale.
                  Marco, i4mfa w4mfa
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