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Certificazione DM37/08 ex 46/90 quando si applica?

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  • Certificazione DM37/08 ex 46/90 quando si applica?

    Come molti sanno, la 46/90 non esiste più da oltre un anno, sostituita da DM 37/08.

    Il DM in oggetto disciplina tutta la materia inerente la sicurezza impiantistica elettrica, idraulica, gas, riscaldamento, antincendio ecc.

    Leggendo bene la norma si evincono molte cose circa l'obbligo di certificazione inclusi anche gli impianti radiotelevisivi.

    Prendendo in considerazione la sola parte riguardande gli impianti radiotelevisivi si legge quanto segue:

    Art.1
    Tabella b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
    impianti elettronici in genere;

    Art.2 (si specifica in dettaglio quanto sopra)
    Tabella b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici:
    le componenti impiantistiche necessarie alla
    trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
    dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
    installazione fissa alimentati a tensione inferiore
    a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente
    continua, mentre le componenti alimentate a
    tensione superiore, nonché i sistemi di
    protezione contro le sovratensioni sono da
    ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai
    fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
    ampliamenti degli impianti telefonici e di
    telecomunicazione interni collegati alla rete
    pubblica, si applica la normativa specifica
    vigente;

    Di fatto, leggendo attentamente si parla di impianti aventi elementi alimentati con tensioni < 50Vac e/o 120 Vcc.

    Arrivati a questo punto, mi sembra di capire che pali e tralicci di varia natura, assolti eventuali abblighi di autorizzazioni comunali, se non hanno alcun componenete elettrico installato ed alimentato di fatto non sono soggetti a questa norma. In ogni caso la norma si applica solo all'impianto e non al supporto. In altre parole cavi coax, rotore ed altro sono soggette alla norma, il supporto no.

    Questo particolare mi è stato fatto notare da un professionista del settore il quale osservando una struttura tralicciata, posta su un terrazzo, di fronte alla richiesta di certificazione ha fatto notare che essa non era applicabile in quanto sul traliccio (opera in carpenteria metallica) non insisteva alcun impianto/cavo elettrico o coassiale entro cui potesse scorrere una qualsiasi forma di energia elettrica/rf.

  • #2
    Riferimento: Certificazione DM37/08 ex 46/90 quando si applica?

    Originariamente inviato da i7phh Visualizza il messaggio
    Questo particolare mi è stato fatto notare da un professionista del settore il quale osservando una struttura tralicciata, posta su un terrazzo, di fronte alla richiesta di certificazione ha fatto notare che essa non era applicabile in quanto sul traliccio (opera in carpenteria metallica) non insisteva alcun impianto/cavo elettrico o coassiale entro cui potesse scorrere una qualsiasi forma di energia elettrica/rf.
    E che ci stava a fare quel traliccio sul terrazzo ?
    Secondo me, mentre è corretto che un traliccio del tutto sprovvisto di impianti non rientri nel campo di applicazione del D.M.37/08, esso vada invece preso in considerazione ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche.
    A questo proposito, il D.M. 37/08 stabilisce l'obbligo del progetto di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche(ovviamente quando necessario) per tutti gli edifici aventi un volume superiore a 200 mc.

    Visto che ci sono, qui potete scaricare un interessante confronto tra la legge 46/90 e il D.M.37/08:

    http://www.edilclima.it/it/download....a.php?id=10198
    73 de IK7JWY Art
    https://www.qrz.com/db/IK7JWY
    http://www.infinitoteatrodelcosmo.it...rturo-lorenzo/

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    • #3
      Riferimento: Certificazione DM37/08 ex 46/90 quando si applica?

      Originariamente inviato da ik7jwy Visualizza il messaggio
      E che ci stava a fare quel traliccio sul terrazzo ?
      Secondo me, mentre è corretto che un traliccio del tutto sprovvisto di impianti non rientri nel campo di applicazione del D.M.37/08, esso vada invece preso in considerazione ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche.
      A questo proposito, il D.M. 37/08 stabilisce l'obbligo del progetto di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche(ovviamente quando necessario) per tutti gli edifici aventi un volume superiore a 200 mc.

      Visto che ci sono, qui potete scaricare un interessante confronto tra la legge 46/90 e il D.M.37/08:

      http://www.edilclima.it/it/download....a.php?id=10198

      Perfettamente d'accordo, lo avevo dato per scontato, infatti da questo non si sottrae neanche il palo o traliccio amatoriale.

      Fermo restando quando sopra, un sostegno per antenne radioamatoriali destinato cioè ad accogliere esperimenti che in quanto tali sono soggetti a continua variabilità e di durata temporale a volte anche molto breve, di fatto non rientra nella norma, quindi non certificabile, visto che la norma prevede che l'impianto sia fisso ed alimentato.

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