Come molti sanno, la 46/90 non esiste più da oltre un anno, sostituita da DM 37/08.
Il DM in oggetto disciplina tutta la materia inerente la sicurezza impiantistica elettrica, idraulica, gas, riscaldamento, antincendio ecc.
Leggendo bene la norma si evincono molte cose circa l'obbligo di certificazione inclusi anche gli impianti radiotelevisivi.
Prendendo in considerazione la sola parte riguardande gli impianti radiotelevisivi si legge quanto segue:
Art.1
Tabella b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
Art.2 (si specifica in dettaglio quanto sopra)
Tabella b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici:
le componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore
a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente
continua, mentre le componenti alimentate a
tensione superiore, nonché i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai
fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
Di fatto, leggendo attentamente si parla di impianti aventi elementi alimentati con tensioni < 50Vac e/o 120 Vcc.
Arrivati a questo punto, mi sembra di capire che pali e tralicci di varia natura, assolti eventuali abblighi di autorizzazioni comunali, se non hanno alcun componenete elettrico installato ed alimentato di fatto non sono soggetti a questa norma. In ogni caso la norma si applica solo all'impianto e non al supporto. In altre parole cavi coax, rotore ed altro sono soggette alla norma, il supporto no.
Questo particolare mi è stato fatto notare da un professionista del settore il quale osservando una struttura tralicciata, posta su un terrazzo, di fronte alla richiesta di certificazione ha fatto notare che essa non era applicabile in quanto sul traliccio (opera in carpenteria metallica) non insisteva alcun impianto/cavo elettrico o coassiale entro cui potesse scorrere una qualsiasi forma di energia elettrica/rf.
Il DM in oggetto disciplina tutta la materia inerente la sicurezza impiantistica elettrica, idraulica, gas, riscaldamento, antincendio ecc.
Leggendo bene la norma si evincono molte cose circa l'obbligo di certificazione inclusi anche gli impianti radiotelevisivi.
Prendendo in considerazione la sola parte riguardande gli impianti radiotelevisivi si legge quanto segue:
Art.1
Tabella b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
Art.2 (si specifica in dettaglio quanto sopra)
Tabella b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici:
le componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore
a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente
continua, mentre le componenti alimentate a
tensione superiore, nonché i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai
fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
Di fatto, leggendo attentamente si parla di impianti aventi elementi alimentati con tensioni < 50Vac e/o 120 Vcc.
Arrivati a questo punto, mi sembra di capire che pali e tralicci di varia natura, assolti eventuali abblighi di autorizzazioni comunali, se non hanno alcun componenete elettrico installato ed alimentato di fatto non sono soggetti a questa norma. In ogni caso la norma si applica solo all'impianto e non al supporto. In altre parole cavi coax, rotore ed altro sono soggette alla norma, il supporto no.
Questo particolare mi è stato fatto notare da un professionista del settore il quale osservando una struttura tralicciata, posta su un terrazzo, di fronte alla richiesta di certificazione ha fatto notare che essa non era applicabile in quanto sul traliccio (opera in carpenteria metallica) non insisteva alcun impianto/cavo elettrico o coassiale entro cui potesse scorrere una qualsiasi forma di energia elettrica/rf.
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